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Foro di Roma condanna banca venditrice di obbligazioni Parmalat

Pubblicato da Luca Balzano su 27 settembre 2007, giovedì

Parma, 27 settembre 2007 – Un’altra sentenza si aggiunge al novero delle vittorie Confconsumatori contro le banche che hanno alienato obbligazioni Parmalat.
Stavolta è il Tribunale di Roma che ha condannato un noto Istituto di Credito  a risarcire il danno ed a restituire il  capitale investito al risparmiatore, dopo aver accertato che la stessa Banca non aveva  fornito “informazioni adeguate” sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, e non aveva valutato l’adeguatezza della operazione rispetto al profilo dell’acquirente.
Inoltre, la Banca è stata dichiarata responsabile per non aver avvertito il cliente del conflitto di interessi esistente – poiché la stessa era appartenente al consorzio di collocamento dell’obbligazione – e per non averlo informato sull’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto, procurandogli notevole pregiudizio e perdita del capitale investito.
Tale sentenza risulta significativa - dichiara l’avv. Barbara D’Agostino, responsabile regionale Confconsumatori Lazio – perché, oltretutto, ha ritenuto che la Banca fosse comunque tenuta ad informare il cliente sull’andamento dei titolo, anche successivamente al suo acquisto, confermando finalmente il principio secondo il quale gli intermediari devono operare in modo tale che i clienti siano sempre adeguatamente informati.”

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Bond Cirio: riconosciuto il risarcimento danni al risparmiatore

Pubblicato da Luca Balzano su 13 settembre 2007, giovedì

Parma, 13 settembre 2007 – Confconsumatori ha ottenuto una nuova, significativa, vittoria in materia di acquisto di obbligazioni Cirio: il Tribunale di Parma ha condannato la Banca venditrice a risarcire i danni alla propria cliente.

Il Giudice ha riscontrato la violazione da parte dell’istituto di credito degli obblighi informativi prescritti dall’art. 21 del Testo Unico Finanziario (TUF). La Banca, infatti, non ha consegnato alcun documento esplicativo dei rischi di investimento alla propria cliente, né ha preventivamente richiesto informazioni sulla propensione al rischio della stessa, mancando così di diligenza, correttezza e trasparenza nella propria condotta, con conseguente responsabilità precontrattuale.
La cliente si è vista pertanto risarcire l’importo versato per l’acquisto di obbligazioni Cirio, oltre agli interessi e spese legali.

Trattasi - come dichiara l’avv. Giovanni Franchi, direttore della Consulta legale Confconsumatori, difensore dell’associata - di un importante successo, perché anche il Tribunale di Parma si è ormai adeguato alla prevalente giurisprudenza in materia d’investimenti bancari per la quale l’iinosservanza delle norme stabilite dal TUF e dal relativo Regolamento Consob comporta se non la nullità del contratto, quanto meno l’obbligo a carico della banca di risarcire il danno patito dall’investitore”. Sempre per l’avv. Franchi: “Era ora che anche le cause promosse per l’acquisto di titoli Cirio si concludessero a vantaggio del risparmiatore”.

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